Roberto Bombarda - attività politica e istituzionale | ||||||||||||||||||||||||||||
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Trento, 9 marzo 2012 La stampa locale riferisce di una singolare abitudine dell’associazione cacciatori della riserva di caccia di Ronzo-Chienis, la quale, per autofinanziarsi, organizza annualmente una lotteria con in palio un capriolo, scelto fra quelli assegnati per l’abbattimento alla riserva. Sono giustamente insorte le organizzazioni animaliste denunciando quantomeno l’immoralità di questa prassi, sembra, consolidata e svolta anche in altre riserve di caccia. Facendo mie tutte le riserve di ordine etico avanzate dagli animalisti desidero aggiungere alcune osservazioni di ordine giuridico che, a mio avviso, determinerebbero anche l’illeceità della lotteria in questione (ed, ovviamente, di altre simili che si svolgessero in altre riserve). Anzitutto la motivazione: la lotteria servirebbe ad autofinanziare l’associazione e per raccogliere fondi per beneficenza. La legge provinciale sulla caccia stabilisce modalità ben precise circa la copertura delle spese di gestione della riserva. In particolare l’art. 23, comma 7, prevede che “ogni cacciatore concorre alle spese di gestione della riserva in cui esercita l'attività venatoria nei limiti e con le modalità previsti dalla presente legge”. Una norma che non sembra lasciare spazi ad altre modalità di autofinanziamento, diverse da quelle espressamente previste. Inoltre implicitamente stabilisce un obbligo paritario fra tutti i soci di concorrere alle spese, mentre, come ognuno sa, una lotteria consente a qualcuno di acquistare un numero maggiore di biglietti, contribuendo così non in modo uguale agli altri soci alle spese obbligatorie della riserva. La lotteria non è una “libera e gratuita donazione”, che ognuno può fare, anche alla propria riserva, ma una donazione in cambio di un potenziale e concreto beneficio, sia pure affidato alla sorte. Nessuna norma infine autorizza a cedere capi di fauna selvatica per “beneficenza”. Il capriolo in questione è, per la legge, “bene indisponibile dello Stato”. Come può una sezione cacciatori, “regalarlo”? Eppoi che cosa accade se l’acquirente del biglietto vincente non è interessato al “premio”? Sotto mentite spoglie, si tratta in realtà di una forma di “commercio” – si assegna un capo scelti fra quelli abbattibili, non in base ad un regolamento che tutela tutti i soci, ma a sorte, previo il pagamento di una somma variabile a scelta del concorrente -, espressamente vietata dall’art. 29 comma 1 della legge sulla caccia. Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della provincia per sapere: se non intenda intervenire urgentemente per diffidare il gestore della riserva di Ronzo Chienis dall’effettuare lotterie per l’assegnazione dei capi da abbattere, invitandolo ad attenersi a quanto prescrivono la legge e i regolamenti in materia. Cons. Roberto Bombarda |
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